Giorgio Pasetto, candidato nella lista Europa in Comune nel prossimo Congresso di +Europa

 

All’Italia serve uno “shock libertario”, legalizzare la prostituzione.

Dalla regolamentazione della prostituzione avremmo un gettito fiscale importante; la verità è che il proibizionismo non funziona e non conviene.

Non possiamo lasciare che le mafie continuino a inquinare la nostra economia con il fiume di denaro che garantiscono loro lo sfruttamento della prostituzione. Questo fenomeno sociale va legalizzato e regolamentato, serve una legge nazionale che disciplini luoghi e modalità per l’esercizio di quella che, quando è una libera scelta, va considerata una vera e propria professione.

Oggi non esiste il reato di prostituzione, ma fino a quando sarà vietato organizzare l’attività, la criminalità continuerà ad avere il sopravvento, continueranno ad esserci fenomeni di sfruttamento e in molti casi una vera e propria riduzione in schiavitù delle donne. I modelli ai quali ispirarsi in Europa sono tanti.

Proposta di legge: “Legalizzazione della prostituzione” – I sottoscritti cittadini italiani presentano – ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione ed in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

Introduzione

Il 20 febbraio 1958, entrava in vigore la legge n.75, detta legge Merlin.

Le conseguenze provocate da 60 anni di regime “proibizionista” sulla prostituzione sono sotto gli occhi di tutti: la legge Merlin non solo non ha chiuso le case, ma ha aperto le strade; non solo non ha abolito lo sfruttamento, ma ha consegnato l’affare in regime di monopolio nelle mani delle organizzazioni criminali, che attraverso la violenza, la minaccia o l’inganno reclutano e gestiscono l’attività, recependone i profitti delle persone che si prostituiscono, oltre ad impedire l’abbandono della prostituzione alle persone che lo vogliano. Sebbene la legge Merlin abbia sancito il principio fondamentale di non criminalizzare le persone che si dedicano alla

prostituzione, su queste sono ricadute le conseguenze della criminalizzazione di tutte le attività collegate a tale attività: la ricerca dei clienti, la pubblicità, il mutuo aiuto tra le persone che praticano la prostituzione, perfino l’affittare una casa a – o svolgere lavori di servizio per – una persona dedita alla prostituzione.

Oggi la maggioranza delle persone coinvolte nella prostituzione sono straniere e spesso illegalmente presenti sul territorio italiano, e per questo ancora più vulnerabili e ricattabili dagli sfruttatori.

Anche nel caso di prostituzione volontaria – situazione che riguarda soprattutto le persone di cittadinanza italiana – sussistono numerose situazioni di discriminazione o emarginazione: le persone che vi si dedicano non hanno infatti diritto a nessun tipo di copertura previdenziale o non hanno garanzie sull’ottenimento del compenso pattuito col cliente.

In alcuni Stati europei si é deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro autonomo e indipendente, con i diritti e doveri che conseguono, di assicurazione previdenziale e di tassazione compresi.

Questa misura permetterà di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima “emersa” troverà come spiegato di seguito le forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l’attività.

L’apparato repressivo si potrà così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti.

La proposta di legge di iniziativa popolare che presentiamo si ispira ai principi delle normative più avanzate e delle migliori prassi adottate all’estero, nella convinzione che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli ciecamente, nell’interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera.

 

Articoli di legge

Art.1 – Prestazione di servizi sessuali remunerati

L’attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti è disciplinata dalla presente legge, che abroga la legge 20 febbraio 1958, n. 75, gli articoli da 531 a 536 del codice penale.

Art. 2 – Attività di prestazione dei servizi sessuali remunerati

1. La prestazione di servizi sessuali remunerati può essere svolta in forma autonoma e indipendente, presso apposite strutture (centri riservati) che dovranno prevedere la presenza di almeno una volta a settimana di un medico ginecologo che stabilirà tutte le procedure e gli esami a cui le professioniste dovranno sottoporsi.

2. I contratti che prevedono la prestazione di servizi sessuali remunerati sono pienamente compatibili con l’articolo 1343 del Codice Civile.

3. I centri riservati dovranno prevedere la seguente dotazione di mezzi e strutture:

– reception, spogliatoi, armadietti;

– sauna, bagnoturco, idromassaggio, docce, zona relax, altri eventuali servizi dedicati al benessere della persona;

– stanze con letti, lavandini e docce;

– ambulatorio per il medico specialista in ginecologia;

– bar e tavola calda;

– zona relax di sosta delle professioniste con divani dove possano incontrare liberamente i clienti;

– servizi aggiuntivi (es: massaggi);

– dotazione abbondante di asciugamani, ciabatte e accappatoi

Art. 3 – Competenze dei Comuni

I Comuni predispongono le autorizzazioni necessarie per aree e locali nelle quali l’attività di prestazione di servizi sessuali remunerati si svolga in condizioni di sicurezza e riservatezza.

Articolo 4- Reati

1. E’ punito con una pena di reclusione tra i 2 e i 10 anni chiunque con violenze, minacce, inganni, o abusando della propria autorità, induca una persona a fornire servizi sessuali remunerati, o impedisca alla stessa di abbandonare tale attività, o si appropri indebitamente in tutto o in parte dei proventi derivanti da tale attività.

2. E’ punito con una pena raddoppiata rispetto a quella prevista al comma precedente chiunque coinvolga nell’attività della fornitura di servizi sessuali una persona permanentemente o temporaneamente incapace di intendere e di volere.

3. La prostituzione minorile é punita conformemente all’articolo 600 bis del Codice Penale introdotto dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, sulle norme contro lo sfruttamento dei minori.

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